Art. 3.
(Interventi e valorizzazione).

      1. La Repubblica promuove e tutela la costituzione di istituzioni museali nei territori attraversati dai sentieri della memoria, finalizzate a testimoniare i crimini e i principali eventi storici ivi verificatisi e a valorizzare la riflessione e la ricerca storiche ai sensi dell'articolo 1, comma 2.
      2. La Repubblica, tenuto conto dei valori naturalistici, paesaggistici e ambientali dei territori attraversati dai sentieri della memoria, nell'ambito delle rispettive competenze, promuove altresì la tutela e la valorizzazione dei borghi, del patrimonio boschivo, della fauna e della flora presenti e favorisce le attività di ricezione e di

 

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ospitalità compatibili con le peculiarità naturali e culturali dei territori stessi, che possono essere ricondotte alle attività agrituristiche di cui all'articolo 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 96, secondo i princìpi contenuti nella medesima legge e ai sensi delle disposizioni in materia emanate dalle regioni.